Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice
Applicabilità
Solo in caso di presenza della figura di direttore generale Riferimenti normativi Art. 14, c. 1, 1-bis e 1-ter, D.Lgs. 33/2013
Art. 2, c. 1, punto 1 e 2, L. 441/1982 Art. 3, L. 441/1982 Art. 20, c. 3, D.Lgs. 39/2013 Contenuto dell’obbligo Per ciascun titolare di incarico vengono pubblicati:
La Corte costituzionale, con sentenza 23 gennaio-21 febbraio 2019, n. 20 (Gazz. Uff. 27 febbraio 2019, n. 9 – Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 co. 1 bis d. lgs. 33/2013 , nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui alla lettera f) del comma 1 dell’art. 1 d. lgs. 33/2013 anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Annualmente devono essere pubblicate:
Tempestivamente deve essere altresì pubblicata la dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell’incarico. |
Nota
L’APSP non ha in pianta organica titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice, ossia dirigenti generali; è prevista unicamente la posizione del Direttore della APSP, che per retribuzione, responsabilità, assenza di altri uffici dirigenziali a lui sottordinati, è equiparabile ad un Dirigente di seconda fascia. Si precisa che il Direttore dell’A.P.S.P. non è equiparabile ad un Direttore Generale come qualificato dall’art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs. 165/2001. |
Ultimo aggiornamento
2 Ottobre 2024, 15:11